ESONERI
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
- maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ESONERO
E’ possibile trasmettere le richieste di esonero dall’obbligatorietà formativa esclusivamente tramite la nuova piattaforma ufficiale del CNAPPC, seguendo la procedura indicata.
Si ricorda che è in vigore la delibera di Consiglio OAR rispetto alla quale è possibile ottenere solo uno sconto del 50% per i seguenti casi:
- Malattia grave, infortunio
- Altri casi di documentato impedimento
PRECEDENTI TRIENNI FORMATIVI
La piattaforma del CNAPPC NON CONSENTE agli iscritti di inserire richieste di esonero dall’obbligatorietà formativa relative agli anni dei precedenti trienni formativi (primo triennio 2014-2015-2016 e secondo triennio 2017-2018-2019).
E’ possibile, per informazioni riguardanti gli esoneri, contattare l’ufficio competente, alla seguente mail: segreteria.direzione@architettiroma.it