ESONERI OAR
ATTENZIONE! IL CNAPPC NON CONSENTE PIU’ LA POSSIBILITA’, PER GLI ARCHITETTI ISCRITTI AGLI ORDINI D’ITALIA, DI INSERIRE, TRAMITE LA PIATTAFORMA, AUTOCERTIFICAZIONI ED ESONERI, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI TRIENNI FORMATIVI:
- primo triennio: 2014-2015-2016
- secondo triennio: 2017-2018-2019
- terzo triennio: 2020-2021-2022
REQUISITI E CASISTICHE PER LA RICHIESTA DI ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO 2023-2024-2025
L’OAR acquisirà le domande di esonero attraverso la nuova Piattaforma del CNAPPC, pertanto gli architetti sono obbligati dal sistema a inoltrare le richieste utilizzando esclusivamente tale modalità, inserendo le istanze di esonero anno per anno.
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
- 1 - maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l’iscritto dall’attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozio¬ne e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- 2 - docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980); Allegare modello compilato firmato in PDF SCARICA ALLEGATO;
- 3 - malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale (allegando in PDF documenti rilasciati con data relativa all’anno che si vuole esonerare);
- 4* - altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità (Allegare in PDF documento INPS riguardante invalidità superiore al 50%);
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5 - Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità sostenga di:- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo inrelazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia informa di libero professionista che di dipendente) in Italia e all’estero
*Si fa presente che per l’attuale triennio formativo è ancora in vigore la delibera di Consiglio OAR rispetto alla quale è possibile ottenere solo uno sconto del 50% per la tipologia n. 4*:
Con riferimento alla tipologia 5:
N.B: Allegare modello compilato firmato in PDF SCARICA ALLEGATO
Senza tale dichiarazione, la richiesta sarà considerata NON COMPLETA.
Si raccomanda di non allegare documentazione differente, se non esplicitamente richiesta dagli uffici.
A titolo esemplificativo NON possono essere esonerati:
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
I requisiti sopra elencati, devono essere soddisfatti per tutto l’anno per il quale viene fatta la richiesta di esonero online sulla piattaforma del CNAPPC.
L’istanza di esonero deve essere inoltrata, online, al termine dell’anno per il quale si richiede l’esonero.
L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.
IN CASO DI NECESSITA’ DI ULTERIORI CHIARIMENTI, E’ POSSIBILE SCRIVERE AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:
segreteria.direzione@architettiroma.it
SPECIFICANDO NELL’OGGETTO DELLA MAIL LA TIPOLOGIA DI ESONERO CHE SI INTENDE CHIEDERE E INDICANDO IL PROPRIO NOME E COGNOME.